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Covid: la Commissione approva un programma italiano da 430 milioni di euro per risarcire i gestori di impianti di risalita

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 430 milioni di euro per risarcire i gestori di impianti di risalita per i danni subiti a causa dell’epidemia di coronavirus

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: Questo piano di finanziamento permetterà all’Italia di compensare gli operatori degli impianti di risalita per i danni subiti.

Fonte: Servizio del portavoce della Commissione europea

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro per compensare gli operatori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, che hanno vietato l’accesso del pubblico agli impianti di risalita tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Le misure che il governo italiano ha dovuto prendere per limitare la diffusione della pandemia di coronavirus hanno richiesto agli operatori degli impianti di risalita di interrompere le loro attività, con conseguenti perdite considerevoli per loro. Questo schema permetterà all’Italia di compensare gli operatori degli impianti di risalita per i danni subiti. Continueremo a lavorare insieme agli Stati membri per trovare le migliori soluzioni per sostenere le aziende in questi tempi difficili, in linea con le regole dell’UE”.

Secondo lo schema, gli operatori degli impianti di risalita avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per una parte dei danni subiti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. Le autorità italiane verificheranno che non ci sia una sovracompensazione sulla base delle perdite nette subite a causa della pandemia. L’Italia garantirà quindi che nessun singolo beneficiario riceva un indennizzo superiore ai danni subiti e che qualsiasi pagamento superiore al danno effettivo venga recuperato.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici (sotto forma di regimi) dei danni direttamente causati da eventi eccezionali.

La Commissione ritiene che l’epidemia di coronavirus si qualifichi come tale evento eccezionale, in quanto si tratta di un evento straordinario e imprevedibile con un impatto economico significativo. Di conseguenza, sono giustificati interventi eccezionali da parte degli Stati membri per compensare i danni direttamente legati all’epidemia.

La Commissione ha constatato che la misura italiana compenserà i danni direttamente connessi all’epidemia di coronavirus. Ha inoltre constatato che la misura è proporzionata, in quanto l’indennizzo previsto non supera quanto necessario per risarcire il danno.
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto
Il sostegno finanziario proveniente da fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per affrontare la situazione del coronavirus non rientra nel campo di applicazione del controllo degli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico dato direttamente ai cittadini. Allo stesso modo, le misure di sostegno pubblico che sono disponibili per tutte le aziende, come ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società e sul valore aggiunto o dei contributi sociali, non rientrano nel controllo degli aiuti di Stato e non richiedono l’approvazione della Commissione in base alle norme UE sugli aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono agire immediatamente. Quando sono applicabili le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto per sostenere imprese o settori specifici che subiscono le conseguenze dell’epidemia di coronavirus, in linea con il quadro esistente degli aiuti di Stato dell’UE.

Il 13 marzo 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione su una risposta economica coordinata all’epidemia di COVID-19 che definisce queste possibilità.
A questo proposito, ad esempio:
Gli Stati membri possono compensare imprese specifiche o settori specifici (sotto forma di regimi) per i danni subiti a causa e direttamente causati da eventi eccezionali, come quelli causati dall’epidemia di coronavirus. Questo è previsto dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.

Le norme sugli aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte a carenze di liquidità e che necessitano di un aiuto urgente per il salvataggio.
Ciò può essere integrato da una serie di misure aggiuntive, come nel caso del regolamento de minimis e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono anche essere messe in atto dagli Stati membri immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.
In caso di situazioni economiche particolarmente gravi, come quella attualmente affrontata da tutti gli Stati membri a causa dell’epidemia di coronavirus, le norme UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere un sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il quadro di riferimento temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede i seguenti tipi di aiuti, che possono essere concessi dagli Stati membri: (i) sovvenzioni dirette, iniezioni di capitale, vantaggi fiscali selettivi e pagamenti anticipati; (ii) garanzie statali per i prestiti contratti dalle imprese; (iii) prestiti pubblici sovvenzionati alle imprese, compresi i prestiti subordinati; (iv) salvaguardie per le banche che incanalano gli aiuti di Stato verso l’economia reale; (v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; (vi) sostegno alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus; (vii) sostegno alla costruzione e all’ampliamento degli impianti di prova (viii) sostegno alla produzione di prodotti rilevanti per affrontare l’epidemia di coronavirus; (ix) sostegno mirato sotto forma di differimento dei pagamenti fiscali e/o sospensioni dei contributi di sicurezza sociale; (x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti; (xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido; (xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che affrontano un calo del fatturato nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di questa data se sia necessario prorogarlo.

La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.63534 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale sono elencate nelle Competition Weekly e-News.
Maggiori informazioni sul quadro di riferimento temporaneo e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.


    Questo articolo è stato redatto da Funivie.org

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