Ordinanza Ministero della Salute 30/8/2021 Trasporto Pubblico: impianti di risalita e funivie
È stata pubblicata sulla G.U. n.209 del 1° settembre 2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute relativa all’adozione di “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del ’Covid-19’ nel Trasporto pubblico” ed in particolare nel settore funiviario.
Nell’allegato si precisano le disposizioni per il trasporto funiviario Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)
Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalità turistico commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa:
- seggiovie: capacita’ di riempimento del 100%della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La portata e’ ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
- cabinovie: capacita’ di riempimento non superiore al 50%della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- funivie: capacita’ di riempimento non superiore al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita.
Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno essere elevate all’80% nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l’obbligatorietà della certificazione verde covid-19.
In caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) e’ consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli con capacita’ di riempimento massima, sempre con l’uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti in zona bianca e gialla: a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le seguenti disposizioni: obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne facilitano l’utilizzabilità; disinfezione sistematica dei mezzi; l’accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale; i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i finestrini aperti;
Nelle stazioni: si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonché delle file d’attesa in modo tale da consentire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone e, ove ciò non sia possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi).
La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato; e‘ sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; la disinfezione sistematica; l’installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l’igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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